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QUANDO VA PAGATO IL COMPENSO ALL’AGENTE IMMOBILIARE

Sono un’agente immobiliare. Ho curato la vendita di un grande appartamento di proprietà di una società finanziaria, per incarico del suo Direttore Generale, che mi disse di rappresentare la società in tutto e per tutto, essendo suo "istitore". Ed in effetti tale risultava essere dalla visura camerale.
Lo stabile è stato compromesso in vendita (contratto preliminare) con il mio intervento, e mi è stata pagata la mia provvigione. Ma all’atto del rogito, il notaio ha rifiutato di stipulare, dichiarando che il Direttore Generale non aveva poteri per vendere immobili. I soci della  società (che dicono di non aver saputo nulla  della vendita) mi hanno chiesto il rimborso della relativa provvigione alla società.
Devo restituire il mio compenso?

G.L.

Il diritto al compenso del mediatore immobiliare sorge quando, avendo questi prestato la propria opera di mediazione con il valido consenso delle parti, si sia raggiunto, grazie all’intervento dell’agente immobiliare stesso, un accordo tra le parti che consenta ad entrambe di agire per l’esecuzione o la risoluzione del contratto stipulato. Ciò purché l’agente immobiliare sia iscritto nell’apposito ruolo tenuto dalla Camera di Commercio.
Nel caso in questione, non avendo il Direttore Generale poteri di vendere, nessun valido accordo tra le parti è stato raggiunto. Né, in base a quanto dichiarano dai soci, la società aveva accettato l’intervento della mediatrice o era consapevole dell’opera svolta dalla stessa. Pertanto il compenso non era dovuto e deve essere restituito.

Cara amica, il tuo quesito è  molto importante per fare un po’ di chiarezza sul diritto al pagamento della  provvigione degli agenti immobiliari.
E’ bene cominciare con alcune brevi considerazioni preliminari, prima di affrontare il caso proposto.

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